Sentenza importante in Italia su perdita parziale di merce aerea e termine di decadenza
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento a firma del Prov. Avv. Marco Lopez de Gonzalo (Studio legale Mordiglia) riguardo a una sentenza appena pronunciata dal Tribunale di Roma e riguardante la perdita parziale di merce e il relativo termine di decadenza. Perdita parziale di merce e termine di decadenza di cui all’art. 31.2 della […]
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento a firma del Prov. Avv. Marco Lopez de Gonzalo (Studio legale Mordiglia) riguardo a una sentenza appena pronunciata dal Tribunale di Roma e riguardante la perdita parziale di merce e il relativo termine di decadenza.
Perdita parziale di merce e termine di decadenza di cui all’art. 31.2 della Convenzione di Montreal del 1999
L’art. 31.2 della convenzione di Montreal prescrive che eventuali danni (“damage”) alla merce trasportata per via aerea vengano contestati al vettore entro 14 giorni dalla data di ricezione delle merci stesse. Il successivo art. 31.3 precisa che la contestazione deve essere in forma scritta. Le conseguenze del mancato rispetto di tale termine sono assai drastiche, dal momento che la mancata tempestiva contestazione comporta, in base all’art. 31.4, l’estinzione del diritto al risarcimento nei confronti del vettore ( “no action shall lie against the carrier” ).
La gravità delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine di cui all’art. 31.2 della convenzione di Montreal richiede quindi che venga definito con precisione l’esatto ambito di applicazione della norma. Mentre può dirsi acquisito che il termine di decadenza per la contestazione del danno non si applichi in caso di mancata consegna totale (in questo senso Cassazione 20.11.1990 n. 11202), più incerta è la risposta in caso di mancata consegna parziale.
Con riferimento all’art. 26 della Convenzione di Varsavia, che prevedeva un analogo termine di decadenza in caso di avaria (“en cas d’avarie”), la Corte di Cassazione (sentenza 21.6.1996 n. 5768) aveva ritenuto di dover interpretare il termine “avaria” in moda estensivo, così da ricomprendervi anche la perdita parziale.
Sul tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Roma (sentenza 18 ottobre 2018 Ri. Group c. Air France) in un caso avente ad oggetto la spedizione di cinque colli di gioielli, uno dei quali era stato sottratto durante le operazioni di scarico dall’aeromobile nell’aeroporto di destino.
In Tribunale di Roma ha deciso che il termine di decadenza di cui all’art. 31.2 della Convenzione di Montreal del 1999 non fosse applicabile sulla base di due considerazioni: la prima è la diversa formulazione della norme, ove il termine “danno” utilizzato nella Convenzione di Montreal è più specifico e limitato del termine “avaria” utilizzato nella Convenzione di Varsavia; la seconda è che l’ipotesi di sottrazione di un intero collo appare maggiormente assimilabile a quella di mancata consegna che a quella di consegna difforme.
Prov. Avv. Marco Lopez de Gonzalo
Studio legale Mordiglia