Rappresentanti doganali: responsabili solo se non diligenti
Una sentenza innovativa della Commissione Tributaria Regionale di Milano ha stabilito un precedente importante a favore degli operatori doganali. Come messo in luce dallo Studio Legale Righetti di Genova, che ha seguito il contenzioso, il pronunciamento, risalente allo scorso 30 settembre, ha circoscritto i confini della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto ai casi in […]
Una sentenza innovativa della Commissione Tributaria Regionale di Milano ha stabilito un precedente importante a favore degli operatori doganali.
Come messo in luce dallo Studio Legale Righetti di Genova, che ha seguito il contenzioso, il pronunciamento, risalente allo scorso 30 settembre, ha circoscritto i confini della responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto ai casi in cui sia riscontrabile una sua scarsa diligenza professionale.
In sintesi, la sentenza ha affermato che il rappresentante doganale non risponde dei maggiori dazi richiesti dall’Ufficio doganale se ha operato in maniera diligente e accorta secondo l’ordinaria diligenza professionale (in linea con quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 1176 del Codice Civile) rispetto alla correttezza dei dati forniti.
Nel caso di specie la Dogana aveva richiesto maggiori dazi, sulla base di royalties che secondo l’Agenzia avrebbero dovuto essere incluse nel valore doganale dichiarato della merce. La Corte ha però ritenuto insussistenti eventuali responsabilità professionali dell’operatore ‘indiretto’, poiché costui non poteva ragionevolmente essere a conoscenza dell’obbligo in capo all’importatore di pagare le stesse royalties, “non essendo stato parimenti documentato alcun contatto tra il doganalista e il produttore dei beni e/o il licenziatario”.
Accogliendo quello che lo studio genovese considera un orientamento “per il momento piuttosto innovativo”, la Ctr di Milano ha affermato che imputare maggiori dazi al dichiarante per il solo fatto che questi abbia agito in rappresentanza doganale indiretta dell’importatore equivarrebbe a sancirne una sorta di indefinita responsabilità oggettiva nell’esercizio della sua attività. In altre parole la responsabilità solidale del dichiarante doganale indiretto deve essere accertata sulla base di una sua effettiva e comprovata violazione degli obblighi di diligenza professionale, non soltanto di una sua responsabilità pressoché ‘oggettiva’ per aver agito in rappresentanza doganale indiretta.
Lo stesso fatto che la sentenza non sia stata oggetto di ricorso in Cassazione da parte della Dogana e sia quindi definitiva costituisce dunque secondo lo studio genovese “un precedente importante in favore degli operatori doganali”.
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