“Le royalties alla luce delle recente sentenza della Corte di Cassazione”: evento a Milano di Aice e Studio Armella
Il 14 giugno prossimo si terrà a Milano un workshop organizzato dalla sede milanese dell’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) con relatori l’avv. Sara Armella e il Dott. Marco Cutaia, Direttore dell’Agenzia delle dogane di Milano 3. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare la recente sentenza della Corte di Cassazione 6 aprile 2018, n. 8473 con la […]
Il 14 giugno prossimo si terrà a Milano un workshop organizzato dalla sede milanese dell’Aice (Associazione Italiana Commercio Estero) con relatori l’avv. Sara Armella e il Dott. Marco Cutaia, Direttore dell’Agenzia delle dogane di Milano 3. L’incontro ha l’obiettivo di illustrare la recente sentenza della Corte di Cassazione 6 aprile 2018, n. 8473 con la quale i giudici hanno chiarito, per la prima volta in Italia, la definizione “controllo del fornitore” ai fini doganali e le modalità di assolvimento dell’Iva sulle royalties. Il tema dell’incontro viene di seguito introdotto dall’avv. Massimo Monosi dello studio legale Armella & Associati.
Il caso esaminato riguarda un importante gruppo tedesco, assistito dall’avv. Sara Armella, ma è molto frequente e interessa tutte le società che importano, da fornitori terzi, prodotti oggetto di licenza. Due i rapporti contrattuali: da un lato, il contratto di fornitura internazionale di beni, provenienti dal Far east; dall’altro, il contratto di licenza e utilizzo del marchio.
La corretta determinazione del valore doganale dei beni, in questi casi, è oggetto di un vasto contenzioso tra Agenzia delle dogane e operatori. Nel sistema della supply value chain, non solo le multinazionali, ma anche le piccole e medie imprese esternalizzano il processo produttivo, delegando a manifatture del Far east la realizzazione del prodotto finito, su progettazione e marchio occidentali.
L’azione di accertamento della dogana va a contestare la mancata inclusione, nel valore del bene, della percentuale di royalty corrispondente all’utilizzo del marchio. I corrispettivi dei diritti di licenza sono aggiunti alla base imponibile, con contestazione dei dazi e dell’Iva, oltre alle rilevanti sanzioni previste dalla normativa doganale.
La sentenza afferma due punti di grande interesse.
Da un lato, ribaltando l’indirizzo espresso più volte nel recente passato, la Cassazione stabilisce che l’Iva non può essere contestata, ove sui diritti di licenza sia già stata assolta mediante reverse charge. Si tratta di un aspetto esaminato dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland con riferimento ai depositi Iva ma che, per la prima volta, la Cassazione afferma, annullando la pretesa Iva inerente le royalties.
Sotto questo profilo, si tratta di una sentenza pilota destinata non solo a modificare radicalmente i processi in corso e la prassi dell’Agenzia delle dogane, ma anche ad aprire spazi per le aziende che hanno versato l’Iva secondo il metodo richiesto dall’Amministrazione, che si è rivelato errato.
Anche dal punto di vista economico la precisazione è importante, perché gli accertamenti di questo tipo coinvolgono valori molto alti e l’annullamento dell’Iva equivale a circa un abbattimento di due terzi della pretesa contestata, anche in termini di sanzioni e interessi.
L’altro punto di novità della sentenza, destinato a far discutere, riguarda il “controllo” dei produttori terzi. Anche se i fornitori sono soggetti autonomi, non controllati in senso societario né dal licenziante, né dal licenziatario, la Cassazione ritiene che un controllo sul fornitore possa essere esercitato anche dall’agente agli acquisti, in termini di selezione del produttore, parametri e gradimento. In particolare, quando l’agente agli acquisti è una società appartenente allo stesso gruppo della licenziante e della licenziataria.
Fuori dal caso specifico caratterizzato dalla speciale appartenenza dell’agente, invece, la sentenza contiene principi importanti, che richiamano la soft law internazionale del Comitato del codice doganale e le pronunce della Corte di giustizia a cui, tuttavia, ha escluso un rinvio del caso, come invece richiesto sia dalla società che dall’Agenzia.
Avv. Massimo Monosi
Studio Armella & Associati