Interessante sentenza in Australia sugli obblighi d’informazione del caricatore nel trasporto aereo merci
Riceviamo e pubblichiamo dallo Studio Legale Mordiglia un interessante articolo sull’esito del contenzioso emerso fra Singapore Airlines e un esportatore di animali vivi di fronte alla giustizia australiana: La Corte d’Appello del New South Wales ha reso una interessante decisione (causa Singapore Airlines Cargo Pte Limited v Principle International Pty Ltd [2017] NSWCA 216), che […]
Riceviamo e pubblichiamo dallo Studio Legale Mordiglia un interessante articolo sull’esito del contenzioso emerso fra Singapore Airlines e un esportatore di animali vivi di fronte alla giustizia australiana:
La Corte d’Appello del New South Wales ha reso una interessante decisione (causa Singapore Airlines Cargo Pte Limited v Principle International Pty Ltd [2017] NSWCA 216), che impatta in modo sostanziale sugli obblighi di informazione che i caricatori devono assolvere al fine di rendere edotto il vettore quando, per determinate tipologie di merce, siano necessari accorgimenti per evitare perdite e/o danneggiamenti della merce durante il trasporto.
La decisione ha ad oggetto una controversia riguardante la Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, ed in modo particolare le definizioni di:
- “evento che ha causato il danno” e,
- “imballaggio difettoso della merce” di cui all’art. 18 comma I e II della Convenzione ed al principio di ripartizione della responsabilità di cui all’art. 20.
La controversia trae origine dalla richiesta dell’esportatore che, nell’Agosto del 2013, contattava la Singapore Airlines Cargo per l’esecuzione di vari trasporti di bestiame da Melbourne ad Harbin (Cina); i trasporti erano tutti disciplinati dalla Convenzione di Montreal del 1999.
Durante l’ultimo di questi trasporti aerei, eseguito il 27 settembre 2013, diciotto capi di bestiame stipati in due casse, poste in un piano inferiore della stiva, erano stati trovati morti per asfissia all’arrivo a destinazione.
L’esportatore chiedeva alla Singapore Airlines di essere risarcito per $72.160,00, pari al valore della merce perduta, e riteneva quest’ultima responsabile in virtù del principio di responsabilità oggettiva che incombe sul vettore previsto dall’art. 18, comma I.
La Singapore Airlines, dal canto suo, eccepiva che nessun “evento che ha causato il danno” si era verificata durante il trasporto aereo.
L’evento danno, secondo la ricostruzione della compagnia aerea, si sarebbe verificato prima del trasporto, in quanto le casse sarebbero state fin dall’origine inidonee al trasporto della merce. Per gli stessi motivi la compagnia aerea riteneva sussistere, nel caso di specie, l’esimente di cui al comma II dell’art. 18 prevista per i casi di “imballaggio difettoso della merce”.
La Corte ha deciso che “l’evento che ha causato il danno” è il posizionamento delle casse da parte di Singapore Airlines nel piano inferiore della stiva, con la conseguente mancanza di ventilazione, che, insieme alla presenza di nove bovini per cassa, ne ha causato la morte.
Pertanto Singapore Airlines è da considerarsi responsabile della perdita della merce ex art. 18, comma I d, della Convenzione. Quanto all’asserito difetto di imballaggio, la Corte ha ritenuto idonee le casse utilizzate al trasporto della merce e pertanto non ha ritenuto sussistere l’esimente ex art. 18, comma II, della Convenzione.
Ciononostante, la Corte ha ritenuto comunque l’esportatore corresponsabile per quanto verificatosi. La Singapore Airlines, infatti, sosteneva che l’esportatore, in quanto a conoscenza dei piani di carico del vettore, fosse consapevole del rischio di possibili danni al bestiame ove le casse fossero state poste sul piano di carico. Inoltre, l’esportatore ometteva di informare il vettore di tali rischi e non richiedeva che le casse venissero posizionate nel piano di carico superiore.
Ritenendo condivisibili queste eccezioni, in applicazione del principio di ripartizione di responsabilità indicato dall’art. 20 della Convenzione, la Corte ha, quindi, considerato Singapore Airlines responsabile della perdita della merce solamente nella misura del 20%, condannandola così al pagamento di $ 14.432,00.
Studio Legale Mordiglia
Genova – Milano – Venezia
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