I sindacati scrivono all’Enac in materia di handling aeroportuale
I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera all’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) per richiamare l’attenzione sulla revisione in merito all’Emendamento del Regolamento “Certificazioni dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” e per esprimere valutazioni e proposte a tale riguardo. Nella lettera in questione i sindacati esprimono innanzitutto il proprio disappunto […]
I sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera all’Enac (Ente Nazionale Aviazione Civile) per richiamare l’attenzione sulla revisione in merito all’Emendamento del Regolamento “Certificazioni dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” e per esprimere valutazioni e proposte a tale riguardo.
Nella lettera in questione i sindacati esprimono innanzitutto il proprio disappunto per il fatto di non essere stati considerati soggetti interlocutori diretti e in indirizzo, al pari delle altre parti sociali del settore, nella valutazione della bozza Emendamento n.1 all’edizione 5 del Regolamento.
Nel merito della bozza proposta, le sigle confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo condividere quanto modificato e/o integrato finora nel testo, in particolare all’art.9, ma ritengono di fondamentale importanza le successive due integrazioni al regolamento:
1) all’art.2 al punto 2 sulle idoneità, la seguente disposizione che si aggiunge come punto e)
e) garanzia che il trattamento retributivo, minimo inderogabile applicato ai lavoratori e alle lavoratrici del prestatore di servizi non sia inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo.;
2) all’art.19 lettera c) una integrazione all’attuale testo
c) dichiarare la revoca dell’accesso nel caso di mancato rispetto del tipo di contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti, in particolare modo per quanto concerne l’applicazione di eventuali clausole sociali in esso contenute, laddove a seguito di transito di attività tra un prestatore ed un altro, la loro mancata applicazione generi eccedenze di dipendenti e licenziamenti collettivi.
3) all’art.20 (Decorrenza e norma transitoria) sostituzione dell’attuale testo del comma 2 con il seguente:
2. I gestori, i prestatori già in possesso di certificazione e i vettori in autoproduzione devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ENAC.
La nota delle sigle sindacali si conclude dicendo: “Si ritiene necessaria la suddetta previsione sulla normativa regolamentare, in quanto come già evidenziato anche da parte Vostra e da parte dello stesso MIT, si sono generate non poche criticità e la debolezza strutturale del tessuto produttivo dell’handling, non solo non riesce a cogliere pienamente le opportunità di un settore in crescita, ma trova nella concorrenza al ribasso delle tariffe, l’unico metodo competitivo, che spesso deflagra in crisi finanziarie di impresa e in lunghe vertenze sindacali e disagio sociale diffuso”.
Leggi il documenti delle sigle sindacali