Handler aeroportuali esentati dal pagamento dell’Authority dei Trasporti
Gli handler aeroportuali non sono tenuti a pagare il contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il triennio 2014 – 2017. Lo ha definitivamente stabilito il TAR del Piemonte con una sentenza pubblicata pochi giorni fa che ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” in tre diversi procedimenti che vedevano […]
Gli handler aeroportuali non sono tenuti a pagare il contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il triennio 2014 – 2017. Lo ha definitivamente stabilito il TAR del Piemonte con una sentenza pubblicata pochi giorni fa che ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” in tre diversi procedimenti che vedevano contrapposti all’authority torinese.
Nelle sentenze del tribunale amministrativo regionale si legge che la Corte Costituzionale (sentenza n. 69/2017 depositata il 7 aprile 2017) ha dichiarato “non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione” le questioni di costituzionalità sollevata dal TAR, peraltro affermando che la definizione “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” deve essere inteso nel senso di “coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”, come peraltro ritenuto anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare.
Nel pronunciamento appena pubblicato si legge quindi che “a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, l’ART ha adottato la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017, con la quale ha approvato una ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere fino a quella data, come risultante dalle tabelle riassuntive allegate sub A e B, dando mandato al Segretario generale dell’Autorità di procedere, in coerenza con la predetta ricognizione, alla eventuale revisione d’ufficio o a fronte di specifica istanza delle posizioni dei soggetti obbligati al versamento del contributo”.
Con la determina del segretario generale n. 72/2017 del 3 agosto 2017, l’ART ha dunque riconosciuto che “nei confronti delle società di handling aeroportuale l’Autorità allo stato, non ha ancora posto in essere, né ha in piano di farlo nel corrente anno, alcuna delle attività attraverso cui esercita le proprie competenze dettagliate nella richiamata delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017”, ha stabilito di “comunicare alle società di handling aeroportuale che hanno presentato ricorso all’autorità giudiziaria sul pagamento del contributo all’Autorità per gli anni 2014-2017 che, per le riferite annualità, il contributo non è dovuto”, ha disposto la revoca delle determine di accertamento e diffida al pagamento del contributo all’ART per l’anno 2015 da talune società di handling e infine ha disposto di procedere al rimborso dei contributi già versati per le annualità dal 2014 al 2017 da talune società di handling (tra cui l’odierna ricorrente)”.
Chiaramente questo pronunciamento riguarda le annualità pregresse mentre la sostanza potrebbe cambiare se l’authority dei trasporti ponesse in essere alcune delle attività attraverso cui esercita le proprie competenze nel settore delle attività di handling aeroportuale.
Nicola Capuzzo
Leggi la sentenza del TAR Piemonte sul ricorso promosso da Alha Airport Mxp
Leggi la sentenza del TAR Piemonte sul ricorso promosso da Aviation Services
Leggi la sentenza del TAR Piemonte sul ricorso promosso da Alisud – Gesac Handling e Servisair 2