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Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

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Estero

Diritto inglese: esteso il divieto di compensazione anche al trasporto aereo

Riceviamo e pubblichiamo dallo Studio Legale Mordiglia un articolo di commento a un’interessante sentenza inglese che stabilisce il divieto di compensazione tra il credito per nolo dovuto al vettore ed eventuali danni al carico e/o da ritardo.   “La sezione di diritto commerciale della High Court of Justice inglese si è recentemente pronunciata sull’applicabilità di un tradizionale […]

di Nicola Capuzzo
14 Febbraio 2018
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Riceviamo e pubblichiamo dallo Studio Legale Mordiglia un articolo di commento a un’interessante sentenza inglese che stabilisce il divieto di compensazione tra il credito per nolo dovuto al vettore ed eventuali danni al carico e/o da ritardo.

 

“La sezione di diritto commerciale della High Court of Justice inglese si è recentemente pronunciata sull’applicabilità di un tradizionale principio di common law nel settore shipping a un caso di trasporto aereo.

Secondo questo assodato principio di diritto, gli interessati al carico che agiscono in giudizio contro un vettore non possono compensare quanto reclamato a titolo di danno patito dal carico con quanto dovuto a titolo di nolo.

L’interessato al carico è quindi tenuto a pagare il nolo per intero, a prescindere dal fatto che la merce sia andata perduta, sia arrivata in ritardo o sia danneggiata (soggiacendo, di fatto, a una implicita clausola “solve et repete”).

Il caso in oggetto, “Schenker Ltd v Negocios Europa” – rubricato [2017] EWHC 2921 (QB) -, trae origine dalla richiesta del mittente, commerciante di materie prime, di eseguire un trasporto aereo di semi di Chia dalla Bolivia al Giappone.

Il mittente fornì al vettore chiare istruzioni di effettuare il trasporto con riconsegna a destino  entro 7 giorni dalla caricazione, avvenuta ad ottobre 2015 .

La merce veniva, tuttavia consegnata, ben oltre tale termine, solamente nel gennaio 2016, per cui il mittente, a causa del notevole ritardo nella consegna e dei danni che ne conseguirono, decise di dedurre dalle fatture emesse per il nolo quanto reclamato per il pregiudizio subito, effettuando una compensazione tra le rispettive posizioni creditorie.                    

Il nolo concordato di $58,000 non veniva quindi pagato.

Il vettore decideva, quindi, di tutelare i propri interessi agendo in giudizio dinanzi alla corte inglese, adducendo l’applicabilità del principio di divieto della compensazione. La difesa del ricorrente sosteneva inoltre che, pur in assenza di precedenti nazionali relativi a casi analoghi, il divieto di compensazione fosse un principio già pacificamente applicato in ambito terrestre e marittimo.

Il vettore rilevava inoltre l’esistenza di altri precedenti internazionali emessi in casi simili, tra i quali due sentenze della Corte di Hong Kong (Emery Airfreight Corporation v Equus Tricots Limited e RAF Forwarding (HK) Ltd v Wong Angela), secondo le quali non è possibile tracciare una distinzione logica tra le varie modalità di trasporto, e sarebbe quindi opportuno applicare tale principio di common law anche al trasporto aereo.

La Corte, nell’accogliere la tesi della ricorrente, ha ritenuto che si sarebbe creata una forte e ingiustificata discrasia di trattamento se una regola prevista per il trasporto via mare e su strada non si fosse applicata anche al trasporto aereo; e che ciò avrebbe, soprattutto, comportato delle incertezze nel mercato.

La Corte ha, inoltre, ritenuto fondata la tesi della ricorrente secondo cui il fine che soggiace al divieto di compensazione è quello di proteggere il flusso di cassa del vettore e non arrecare un danno ingiusto alle società che non richiedono in anticipo il pagamento per i servizi forniti.

In Italia l’istituto della compensazione è ammesso e disciplinato dal Codice Civile.

Si ha compensazione quando due parti sono obbligate una verso l’altra per debiti e crediti reciproci, che si estinguono per le quantità corrispondenti.

Come previsto dall’art. 1241 e ss. Cod. Civ., la compensazione può essere di tre tipi: legale, giudiziale o volontaria.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte inglese, tuttavia, rientrerebbe in una categoria della compensazione di creazione giurisprudenziale, la c.d. “compensazione impropria”, che opera “se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e l’eccezione di parte” Cassazione civile, sez. I, 23/03/2017,  n. 7474.

In un caso di contenzioso dinanzi al tribunale italiano analogo a quello sopra descritto, il mittente avrebbe potuto chiedere il risarcimento per i danni subiti a seguito del ritardo nell’esecuzione del trasporto in via riconvenzionale e la non debenza dei noli pattuiti, chiedendo, in via subordinata, la compensazione con tra il nolo e i danni da ritardo.

Dalla prospettiva del creditore del nolo invece, la situazione può avere due sbocchi processuali.

Il primo è nel caso in cui il creditore ottenga un decreto ingiuntivo, poi opposto dal debitore con proposizione di domanda riconvenzionale.

In questo caso il creditore può chiedere alla prima udienza, ex art. 648 c.p.c., che il decreto ingiuntivo sia dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma nel solo caso in cui l’opponente non abbia offerto prova scritta o di pronta soluzione in relazione all’opposizione proposta.

In sede di giudizio di merito, invece, il creditore ha a disposizione altri tre strumenti processuali,  disciplinati dagli artt. 186-bis, 186-teer e 186-quater c.p.c., comunemente detti provvedimenti anticipatori di condanna, che potrebbero agevolare il recupero del proprio credito.”

Avv. Davide Canepa

Studio Legale Mordiglia

 

Genova – Milano – Venezia

www.mordiglia.it

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