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Il giornale online del trasporto aereo merci in Italia

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Courier e cargo aereo esentati dal contributo all’authority dei trasporti

Il Tar del Piemonte ha stabilito che va “annullata la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) n.141/2018 nella parte in cui, all’art. 1 comma 1 lett. j), prevede il pagamento del contributo 2019 per il funzionamento dell’Autorità a carico dei soggetti che esercitano ‘servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari […]

di Nicola Capuzzo
11 Novembre 2019
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DHL-FedEX

Il Tar del Piemonte ha stabilito che va “annullata la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) n.141/2018 nella parte in cui, all’art. 1 comma 1 lett. j), prevede il pagamento del contributo 2019 per il funzionamento dell’Autorità a carico dei soggetti che esercitano ‘servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti’ e, alle lett. g) ed h), prevede il contributo a carico dei gestori dei servizi di ‘trasporto aereo di merci’ e ‘trasporto merci via mare e per vie navigabili interne’.”

Lo si legge in una serie di sentenze quasi fotocopia pubblicate dal tribunale regionale piemontese che ha accolto i ricorsi contro l’authority dei trasporti promossi da Dhl Express Italy, Tnt Global Express, Fedex Express Italy e da United Parcel Express (Ups). Nel mirino c’era proprio la delibera di fine 2018 che imporrebbe, anche grazie a una previsione inserita l’anno scorso nel cosiddetto ‘Decreto Genova’, a una platea più ampia di stakeholder il contributo annuale dovuto all’Art per mantenerne il funzionamento.

Nel suo pronunciamento il Tar spiega che “al fine di stabilire se un’impresa sia soggetta o meno al pagamento del contributo è necessario accertare che, nello specifico mercato in cui essa opera, l’Autorità abbia concretamente avviato, in epoca antecedente all’adozione degli atti determinativi del contributo, l’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali, non solo quelle di carattere propriamente regolatorio (com’era in precedenza), ma qualsiasi attività attribuita all’Autorità dalla legge”. Inoltre precisa: “Resta in ogni caso vero che l’impresa in questione deve essere destinataria diretta dell’attività dell’ART e non mera beneficiaria indiretta della stessa”.

La difesa dell’authority torinese ha citato in memoria numerose delibere dell’Autorità, riferite al periodo dal 2014 al 2019 e inerenti le infrastrutture stradali, l’accesso ai terminal ferroviari, portuali e interportuali ma il tribunale amministrativo regionale ha detto che “nessuno degli interventi dell’ART menzionati dalla difesa attiene direttamente agli specifici mercati oggetto del presente giudizio (trasporto di merci per strada, aereo o nave)”.

Diverse sono state le sentenza favorevoli anche ad aziende attive nell’autotrasporto merci e nel trasporto aereo di passeggeri mentre risultano tenute al versamento del contributo annuale le società terminalistiche e gli altri operatori attive all’interno delle infrastrutture portuali poiché l’authority si era concretamente occupata del regolamento sulle concessioni e aveva stabilità regole di equo accesso alle banchine. Allo stesso modo sono tenute a versare il contributo annuale all’authority torinese anche le compagnie di navigazione ma solo limitatamente al servizio di trasporto passeggeri (non merci).

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