Corte giustizia UE conferma condanne a spedizionieri per cartello nel mercato aereo
La Corte di giustizia europea ha confermato le ammende inflitte dalla Commissione a varie società nell’ambito dell’intesa illegale nel settore dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci, tra cui Kuehne+Nagel, Panalpina China, Schenker International e Deutsche Bahn. La decisione comunitaria risale al 2012 a conclusione dell’inchiesta antitrust contro le società che fra il 2002 […]
La Corte di giustizia europea ha confermato le ammende inflitte dalla Commissione a varie società nell’ambito dell’intesa illegale nel settore dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci, tra cui Kuehne+Nagel, Panalpina China, Schenker International e Deutsche Bahn. La decisione comunitaria risale al 2012 a conclusione dell’inchiesta antitrust contro le società che fra il 2002 e il 2007 parteciparono a diversi accordi e pratiche concordate sul mercato dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci. L’importo complessivo delle ammende fu di 169 miloni di euro.
I servizi coinvolti nel cartello consistevano nell’organizzazione del trasporto di beni e potevano includere anche attività realizzate a nome dei clienti in funzione delle loro necessita’, quali lo sdoganamento, lo stoccaggio ovvero servizi di assistenza a terra. L’Antitrust europeo ritenne che i comportamenti anticoncorrenziali delle società che si sono accordate per la creazione di vari meccanismi di tariffazione e maggiorazioni dessero luogo a quattro intese distinte. L’intesa relativa al nuovo sistema di esportazione (Nes, “new export system”) riguardava un sistema di pre-sdoganamento per le esportazioni dal Regno Unito verso i Paesi esterni allo spazio economico europeo, lanciato dalle autorità di tale Paese nel 2002. Un gruppo di spedizionieri aveva convenuto di introdurre una maggiorazione per le dichiarazioni Nes Poi, il sistema del manifesto di carico avanzato (“advanced manifest system” o Ams), introdotto in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, designava una disposizione regolamentare delle autorità doganali statunitensi che impone alle società di fornire dati preliminari sulle merci che intendono spedire verso gli Stati Uniti. Alcuni spedizionieri si erano coordinati per l’introduzione di una maggiorazione applicabile al servizio Ams, per garantire la comunicazione elettronica dei dati in questione alle autorità americane.
Scopo dell’intesa riguardante il meccanismo di adeguamento valutario (“currency adjustment factor” o Caf) era trovare un accordo su una strategia tariffaria comune che consentisse di far fronte al rischio di una diminuzione degli utili in seguito alla decisione della Banca Popolare di Cina nel 2005 di non collegare più la moneta cinese (lo yuan renminbi) al dollaro statunitense. Diversi spedizionieri internazionali avevano deciso di convertire tutti i contratti conclusi con i loro clienti in rmb e introdurre una maggiorazione per l’aggiustamento del cambio fissandone l’importo. Infine, l’intesa relativa alla maggiorazione per alta stagione (“peak season surcharge” o Pss) riguardava un accordo tra diversi spedizionieri internazionali sull’applicazione di un coefficiente di adeguamento temporaneo dei prezzi. Tale coefficiente è stato imposto in reazione all’aumento della domanda nel settore del trasporto aereo di merci nel corso di alcuni periodi, aumento che comportava una penuria di capacità di trasporto e un aumento delle tariffe di trasporto. Tale accordo era inteso a proteggere i margini degli spedizionieri
Diverse società coinvolte hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare la decisione della Commissione o di ridurre le loro rispettive ammende. Nel febbraio 2016, il Tribunale ha confermato l’importo delle ammende inflitte alle società Kuehne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn e a Panalpina World Transport (Holding), Ceva Freight (Regno Unito) ed Egl. Tali società, ad eccezione della Ceva Freight e della Egl, hanno adito la Corte di giustizia per far annullare le sentenze del Tribunale
La Corte ha ora respinto gli argomenti alla base dei ricorsi dichiarando che il Tribunale ha correttamente concluso che “è appropriato fondare il calcolo dell’importo delle ammende sul valore delle vendite relative ai servizi di trasporto di merci in quanto lotto di servizi sulle tratte commerciali interessate”.